Autore Topic: Uranio impoverito, missioni all'estero: ecco come ottenere indennizzo malattie  (Letto 18509 volte)

cristiana

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Uranio impoverito e missioni all'estero:
ecco come ottenere l'equo indennizzo per le malattie contratte in servizio
   

 
I soldati colpiti da patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti potranno avanzare domanda per il riconoscimento della causa di servizio. Lo prevede il Dpr 37/2009

I militari in missione all'estero colpiti da malattie causate dall'esposizione di nano-particelle di uranio impoverito e plutonio possono ottenere l'equo indennizzo.
Lo prevede il Dpr 37/2009 (qui leggibile come documento correlato). Sette articoli in tutto che disciplinano termini e modalità per il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 93 del 22 aprile 2009.

In pillole.
I soldati che hanno partecipato a missioni internazionali di pace e aiuto umanitario e che hanno contratto patologie derivanti dalla continua esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti potranno avanzare la domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo.
Il decreto del presidente della Repubblica dà attuazione all'articolo 2 commi 78 e 79 della legge 244/07 (la Finanziaria 2008). Pertanto, i soggetti che abbiano contratto malattie causate dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, o dalla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni di materiale bellico, hanno diritto all'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 206/04.
 
I beneficiari.
I soggetti che possono beneficiare dell'elargizione vanno individuati tra il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero e nei poligoni di tiro e di stoccaggio delle munizioni; i cittadini italiani che operano nei settori della cooperazione o impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto. Hanno diritto al risarcimento anche il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei militari o i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie contratte in servizio. (cri.cap)

GAZZETTA UFFICIALE

Fonte: dirittoegiustizia.it
giuffre.it

 
Cristiana

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